Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Comunicazioni del collegio sindacale
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Comunicazioni periodiche alla clientela
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Comunicazioni del collegio sindacale
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Omesse o false comunicazioni relative a intermediari finanziari
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1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è
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3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il
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5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.
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Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari
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2. L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 112 relative agli intermediari finanziari è punita con la reclusione fino a un anno e con la
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1. L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 106, commi 6 e 7, è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a
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2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il
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5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
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5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
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nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
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1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra
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omesse le comunicazioni previste dall'art. 20.
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la falsità del contenuto delle suddette domande e comunicazioni, nonché la violazione delle disposizioni dell'art. 24, commi 1, primo periodo, e 3
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vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli
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4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni non può essere esercitato. In caso di
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all'operatività della "Sezione credito" della Banca nazionale delle comunicazioni; l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800; la legge 31 ottobre